Fondazione Luigi De Januario

La storia del GIE

Libro GIELa storia del GIE e del suo fondatore Ing. Luigi de Januario è raccontata nel libro GIE "Competizione e successo nella storia dell’industria elettromeccanica italiana"

Leggi tutto >>> 

Partner Sostenitori

Logo Politecnico di Milano
Logo ANIMP

Visitate il nostro gruppo su LinkedInLinkedIn



Statuto PDF Stampa E-mail

Lo Statuto può essere scaricato da questo link:

Statuto della Fondazione Ing. Luigi De Januario

 

S T A T U T O

 

ART. 1. - E' costituita, con sede in Milano – via Tazzoli, 6 – presso ANIMP, la Fondazione denominata:"FONDAZIONE ING. LUIGI DE JANUARIO"

 

ART. 2. - Lo scopo della Fondazione è: scientifico, culturale ed assistenziale.Essa potrà pertanto promuovere ricerche scientifiche ed espletare un programma assistenziale, mediante erogazione di borse di studio a studenti e laureati meritevoli, anche cittadini non italiani.La Fondazione potrà avvalersi della collaborazione dell'ANIMP e del Politecnico di Milano per il raggiungimento del suddetto scopo, la predisposizione dei programmi di ricerca e di studio.Per l'assegnazione di borse di studio il Comitato, a’ sensi del successivo articolo cinque, emette un bando annuale, da comunicare, per le relative formalità di pubblicazione, alle Università site nel territorio dello Stato nel cui ordinamento sia prevista la facoltà di Ingegneria.Contemporaneamente nomina una Commissione esaminatrice delle richieste, composta da tre a cinque membri di cui uno, con funzioni di Presidente, dovrà essere un docente ordinario scelto fra i titolari delle discipline afferenti ai campi di attività della Fondazione. Gli altri componenti saranno scelti tra i docenti titolari della stessa disciplina del Presidente o tra laureati in Ingegneria.Detta commissione, nell'esame delle ricerche dovrà attenersi ai criteri indicati nel bando che, di massima, dovranno essere i seguenti:per gli studenti:- merito scolastico e condizioni economiche; per i laureati:- il curriculum universitario;- il voto di laurea;- il valore tecnico-scientifico della tesi di laurea;- eventuali qualificate esperienze lavorative.

 

ART.3. - Il patrimonio è costituito dalla somma di euro 508.710,05 (cinquecentoottomila settecentodieci virgola zero cinque) e dal reimpiego del ricavo di tale somma in altre operazioni, che siano ritenute opportune dal Comitato ai sensi e nei limiti del successivo art. 5, nonché da qualsiasi altra eventuale erogazione che fosse in seguito disposta, anche da terzi a favore della Fondazione stessa.La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

 

ART.4. – La Fondazione è amministrata da un Comitato di cinque membri, tutti cittadini italiani, costituito:1) dal presidente dell’ANIMP;2) da un membro in rappresentanza della famiglia del Fondatore, indicato dal Fondatore o dai suoi discendenti.In caso di rinuncia o impedimento di detto membro questo sarà sosti­tuito da altra persona sempre designata dal Fondatore o dai suoi discendenti;3) da un altro membro nominato dall'ANIMP;4) da un professore nominato dal Rettore del Politecnico di Milano;5) da un altro membro nominato a maggioranza dagli altri quattro; in caso di parità di voti prevarrà il voto del pre­sidente.In caso di mancata designazione, da parte dei discendenti del Fondatore, del membro indicato al n. 2, tale membro sarà designato di comune accordo dal Presidente dell'ANIMP e dal membro del Politecnico al fine di assicurare una continuità dì funzionamento del Comitato.

 

ART. 5. - Il Comitato dura in carica 5 (cinque) anni dalla data dell’ultima accettazione di carica dei suoi membri, salvo dimissioni o revoca da pare del soggetto che li ha nominati. Qualora nel corso del quinquennio, un soggetto cessasse, per qualsiasi motivo, di ricoprire la carica in forza della quale è divenuto membro del Comitato, egli decadrà automaticamente dalla carica assunta e sarà quanto prima sostituito secondo quanto previsto dall’art. 4.Tale sostituzione sarà formalizzata nella prima riunione del Comitato.I membri del Comitato che assumessero la carica nel corso di un quinquennio, per sostituzione del membro originario, decadranno dalla carica così assunta al termine del quinquennio stesso, unitamente agli altri membri del Comitato nominati all’inizio del quinquennio.I membri del Comitato sono rieleggibili.Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, sempre che non sia stato nominato nell’atto costitutivo, il quale dura in carica cinque anni e può essere confermato.Assiste il Comitato un Segretario senza voto deliberativo.Il Segretario dura in carica per quel tempo che verrà deter­minato dal Comitato all'atto della nomina, che è devoluta al Presidente.Al Comitato sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'am­ministrazione della Fondazione, nonché la gestione ammini­strativa, la predisposizione dei programmi di ricerca e di studio e le assegnazioni delle borse di studio nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 2.Il Comitato delibera altresì sulle modifiche dell’atto co­stitutivo e dello statuto, da sottoporre ad approvazione dell'Autorità Governativa.Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.Il reddito del patrimonio è amministrato secondo le diretti­ve del Comitato stesso, il quale dovrà attenersi ai criteri di oculata amministrazione e con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto dello scopo della Fondazione.Per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, il Comi­tato dovrà utilizzare esclusivamente le disponibilità risul­tanti dal Bilancio.

 

ART. 6. - I1 Comitato è convocato dal suo Presidente a mezzo lettera raccomandata oppure mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica, spedita a ciascun membro almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a tre giorni.L'avviso di convocazione dovrà contenere l’Ordine del Giorno delle materie da trattare.

 

ART.7. - Per la validità delle sedute del Comitato è neces­saria la presenza di almeno tre componenti.Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. In caso di modifica di Statuto e/o di scioglimento si appli­cano le disposizioni dell'art. 21 del codice civile. La partecipazione alle riunioni del Comitato è valida anche per audioconferenza o video-conferenza, a condizione che:(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo: (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) si acconsentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.Le deliberazioni del Comitato vengono raccolte in verbali, inseriti in apposito libro conservato dal Segretario e sono firmate dal Presidente e dal Segretario; è ammessa l'inserzione a verbale di dichiarazioni di dissenso da parte dei membri del Comitato i quali non condividono il pensiero del­la maggioranza.Il Comitato decide a proprio criterio discrezionale; i deli­berati di esso non sono reclamabili e non sono in nessuna loro parte passibili di revisione né di ufficio né su istan­za di interessati o di terzi.

 

ART.8. - La Fondazione è controllata da un Collegio dei Re­visori dei Conti composto da tre membri designati cose se­gue:- uno dalla famiglia del Fondatore o dai suoi discendenti;- uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scienti­fica e Tecnologica;- uno dal Comitato, con la maggioranza di quattro quinti dello stesso.In caso di mancata designazione del membro da parte del Fon­datore o dei suoi discendenti, tale membro verrà designato di comune accordo tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed il Comitato o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.Il suddetto Organo, che dura in carica cinque anni e può es­sere confermato, provvede alla revisione della gestione amministrativo-contabile dell’Ente.

 

ART. 9. - In caso di liquidazione, i beni che dovessero resi­duare dopo la stessa saranno devoluti, previa delibera del Comitato, ad altri Enti aventi scopo analogo o affine al proprio.

 

ART.10. - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

 


 

 


Via Chiaravalle, 8, 20122 Milano - Tel.: +39 0267100740 - C.F. 97098580158 - Privacy